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Inquinamento luminoso

La Regione Veneto ha emanato la nuova Legge Regionale del Veneto N. 17 del 7 agosto 2009: “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”, che ha come oggetto gli impianti di illuminazione pubblici e privati presenti in tutto il territorio regionale, sia in termini di adeguamento di impianti esistenti sia in termini di progettazione e realizzazione di nuovi.
La legge n. 17/2009 ha come finalità:     

  • la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico in tutto il territorio regionale;
  • la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti;
  • l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale;
  • la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici;
  • la protezione dall'inquinamento luminoso dei beni paesistici;
  • la salvaguardia della visione del cielo stellato;
  • la diffusione al pubblico della tematica e la formazione di tecnici competenti in materia.


NUOVI IMPIANTI

Con questa nuova legge tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario devono essere AUTORIZZATI dal Comune.

Per i nuovi impianti deve essere presentato in Comune il PROGETTO ILLUMINOTECNICO

Il progetto illuminotecnico deve essere sviluppato nel rispetto delle norme tecniche vigenti del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e dell'ente nazionale di unificazione (UNI), e accompagnato da una certificazione del progettista di rispondenza dell'impianto ai requisiti della presente legge.
Il progetto illuminotecnico deve essere corredato dalla seguente documentazione obbligatoria:

  • documentazione relativa alle misurazioni fotometriche dell'apparecchio utilizzato nel progetto esecutivo, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, del tipo del formato commerciale "Eulumdat" o analogo verificabile, emesso in regime di sistema di qualità aziendale certificato o rilasciato da ente terzo quale l'IMQ. Detta documentazione deve riportare la posizione di misura del corpo illuminante, il tipo di sorgente, l'identificazione del laboratorio di misura, il nominativo del responsabile tecnico del laboratorio e la sua dichiarazione circa la veridicità delle misure effettuate;
  • istruzioni di installazione ed uso corretto dell'apparecchio in conformità alla legge.


Sono esclusi dal progetto illuminotecnico gli impianti di modesta entità o temporanei e gli altri impianti per i quali è sufficiente il deposito in comune della dichiarazione di conformità ai requisiti di legge rilasciata dall'impresa installatrice. Questi sono:

  1. gli impianti di cui all'articolo 9, comma 4, lettere a), b), c), d), e) ed f);
  2. gli impianti di rifacimento, ampliamento e manutenzione ordinaria di impianti esistenti con un numero di sostegni inferiore a cinque;
  3. le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria, come indicate all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni, e quelle con superfici comunque non superiori a sei metri quadrati, installate con flusso luminoso in ogni caso diretto dall'alto verso il basso, realizzate secondo le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a);
  4. gli apparecchi di illuminazione esterna delle superfici vetrate, in numero non superiore a tre per singola vetrina, installati secondo le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a);
  5. le insegne a illuminazione propria, anche se costituite da tubi fluorescenti nudi;
  6. le installazioni temporanee per l'illuminazione di cantieri comunque realizzate secondo le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a).


LE INSEGNE PUBBLICITARIE

  • Insegne dotate di luce propria: non devono superare i 4.500 lumen di flusso totale, emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio. In ogni caso tutte le insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente alla chiusura dell'esercizio e comunque entro le ore ventiquattro.
  • Insegne non dotate di luce propria: L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata utilizzando apparecchi che illuminino dall'alto verso il basso.



VECCHI IMPIANTI

Il Comune di Montorso Vicentino ricade nella fascia di rispetto da osservatori o siti di osservazione/aree naturali protette, pertanto ricade nelle prescrizioni dell’art. 8 comma 10, 11, 12 che prevedono che:

  • per gli impianti non a norma con la nuova legge e neanche con la precedente (L.R 22/97), vi è l’obbligo di adeguamento alla nuova legge entro 2 anni e quindi entro il 07.08.2011;
  • gli impianti non a norma per la nuova legge, ma in regola per la L.R. 22/97 sono dispensati dagli interventi di adeguamento alle prescrizioni della nuova normativa.


La legge stabilisce inoltre i compiti per i vari enti territoriali e di controllo: la Regione e le Province hanno compiti di promozione e di vigilanza sulla corretta applicazione della normativa, mentre il ruolo centrale è riservato ai Comuni che devono:

  1. dotarsi entro 3 anni del Piano dell’illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (PICIL);
  2. adeguare i regolamenti edilizi e sottoporre ad autorizzazione comunale tutti gli impianti di illuminazione esterna;
  3. effettuare i controlli sugli impianti pubblici e privati;
  4. attuare immediati interventi sugli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale ed  autostradale;
  5. applicare le sanzioni amministrative previste.

Si fa presente che l’art 11 della legge prevede sanzioni amministrative, triplicate qualora la violazione sia compiuta all’interno delle fasce di rispetto (come per il Comune di Montorso Vicentino).

 

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