Inquinamento luminoso
La Regione Veneto ha emanato la nuova Legge Regionale del Veneto N. 17
del 7 agosto 2009: “Nuove
norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio
energetico nell’illuminazione
per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli
osservatori astronomici”,
che ha come oggetto gli impianti di illuminazione pubblici e privati
presenti in tutto il
territorio regionale, sia in termini di adeguamento di impianti
esistenti sia in termini di
progettazione e realizzazione di nuovi.
La legge n. 17/2009 ha come finalità:
- la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico in tutto il territorio regionale;
- la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti;
- l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale;
- la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici;
- la protezione dall'inquinamento luminoso dei beni paesistici;
- la salvaguardia della visione del cielo stellato;
- la diffusione al pubblico della tematica e la formazione di tecnici competenti in materia.
NUOVI IMPIANTI
Con questa nuova legge tutti gli impianti di illuminazione esterna,
anche a scopo
pubblicitario devono essere AUTORIZZATI dal Comune.
Per i nuovi impianti deve essere presentato in Comune il PROGETTO
ILLUMINOTECNICO
Il progetto illuminotecnico deve essere sviluppato nel rispetto
delle norme tecniche vigenti
del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e dell'ente nazionale di
unificazione (UNI), e
accompagnato da una certificazione del progettista di rispondenza
dell'impianto ai requisiti della
presente legge.
Il progetto illuminotecnico deve essere corredato dalla seguente
documentazione obbligatoria:
- documentazione relativa alle misurazioni fotometriche dell'apparecchio utilizzato nel progetto esecutivo, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, del tipo del formato commerciale "Eulumdat" o analogo verificabile, emesso in regime di sistema di qualità aziendale certificato o rilasciato da ente terzo quale l'IMQ. Detta documentazione deve riportare la posizione di misura del corpo illuminante, il tipo di sorgente, l'identificazione del laboratorio di misura, il nominativo del responsabile tecnico del laboratorio e la sua dichiarazione circa la veridicità delle misure effettuate;
- istruzioni di installazione ed uso corretto dell'apparecchio in conformità alla legge.
Sono esclusi dal progetto illuminotecnico gli impianti di modesta
entità o temporanei e gli
altri impianti per i quali è sufficiente il deposito in comune della
dichiarazione di conformità ai
requisiti di legge rilasciata dall'impresa installatrice. Questi sono:
- gli impianti di cui all'articolo 9, comma 4, lettere a), b), c), d), e) ed f);
- gli impianti di rifacimento, ampliamento e manutenzione ordinaria di impianti esistenti con un numero di sostegni inferiore a cinque;
- le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria, come indicate all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni, e quelle con superfici comunque non superiori a sei metri quadrati, installate con flusso luminoso in ogni caso diretto dall'alto verso il basso, realizzate secondo le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a);
- gli apparecchi di illuminazione esterna delle superfici vetrate, in numero non superiore a tre per singola vetrina, installati secondo le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a);
- le insegne a illuminazione propria, anche se costituite da tubi fluorescenti nudi;
- le installazioni temporanee per l'illuminazione di cantieri comunque realizzate secondo le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a).
LE INSEGNE PUBBLICITARIE
- Insegne dotate di luce propria: non devono superare i 4.500 lumen di flusso totale, emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio. In ogni caso tutte le insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente alla chiusura dell'esercizio e comunque entro le ore ventiquattro.
- Insegne non dotate di luce propria: L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata utilizzando apparecchi che illuminino dall'alto verso il basso.
VECCHI IMPIANTI
Il Comune di Montorso Vicentino ricade nella fascia di rispetto da osservatori o
siti di
osservazione/aree naturali protette, pertanto ricade nelle prescrizioni
dell’art. 8 comma 10, 11,
12 che prevedono che:
- per gli impianti non a norma con la nuova legge e neanche con la precedente (L.R 22/97), vi è l’obbligo di adeguamento alla nuova legge entro 2 anni e quindi entro il 07.08.2011;
- gli impianti non a norma per la nuova legge, ma in regola per la L.R. 22/97 sono dispensati dagli interventi di adeguamento alle prescrizioni della nuova normativa.
La legge stabilisce inoltre i compiti per i vari enti territoriali e
di controllo: la Regione
e le Province hanno compiti di promozione e di vigilanza sulla corretta
applicazione della
normativa, mentre il ruolo centrale è riservato ai Comuni che devono:
- dotarsi entro 3 anni del Piano dell’illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (PICIL);
- adeguare i regolamenti edilizi e sottoporre ad autorizzazione comunale tutti gli impianti di illuminazione esterna;
- effettuare i controlli sugli impianti pubblici e privati;
- attuare immediati interventi sugli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale ed autostradale;
- applicare le sanzioni amministrative previste.
Si fa presente che l’art 11 della legge prevede sanzioni amministrative, triplicate qualora la violazione sia compiuta all’interno delle fasce di rispetto (come per il Comune di Montorso Vicentino).


